Statuto Associazione ISAL
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita una Associazione a scopo di solidarietà sociale sotto la denominazione di “Amici della Fondazione di Ricerca sul Dolore – ISAL” in breve denominata anche come “Amici di ISAL”.
Articolo 2 – Oggetto e scopo
2.1. L’Associazione è apolitica ed apartitica, non confessionale e non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza all’uomo sofferente. L’attività sociale consisterà prevalentemente nella raccolta dì fondi per opere di assistenza all’umano sofferente mediante attività di volontariato e donazioni, nella gestione di strumenti di divulgazione a mezzo stampa e informatici delle esperienze dei pazienti con dolore, nella ricerca e divulgazione a livello Nazionale ed Internazionale della pratica, della tecnica, della conoscenza e dell’assistenza all’uomo sofferente. I fondi raccolti saranno utilizzati per il sostegno delle attività svolte dalla Fondazione ISAL – Istituto di Ricerca e Formazione sul Dolore – alla Unità Operativa di Terapia Antalgica e Cure Palliative della Azienda USL di Rimini per l’acquisizione di strumentazioni per migliorare le capacità operative della UO stessa al fine di migliorare la qualità di vita delle persone ricoverate e dei loro famigliari anche sostenendo loro spese per assistenza integrativa non sanitaria a livello di ricovero e domiciliare.
2.2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
2.3. L’Associazione potrà partecipare ad organismi più ampi associandosi a sua volta ad organizzazioni nazionali o mondiali che perseguono finalità simili od affini alla propria.
Articolo 3 – Sede
3.1. L’Associazione ha sede in Rimini, attualmente c/o U.O. Terapia Antalgica e Cure Palliative – Osp. Infermi – Via Ovidio snc.
Articolo 4 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
4.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
4.2. Il fondo di dotazione dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, dagli avanzi netti delle precedenti gestioni e dalle donazioni ricevute, oltre ad introiti netti per interessi.
4.3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione e dalle liberalità di terzi sostenitori;
b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo Nazionale annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota annuale di iscrizione alla medesima, che dovrà essere versata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento delle quota annuale di iscrizione. E’ comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
4.4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 5 – Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell’Associazione
5.1. Possono aderire dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità. Tutti gli Aderenti svolgono attività di volontariato all’interno dell’Associazione in modo spontaneo, libero e gratuito; la qualità di Aderente è incompatibile con qualunque forma di rapporto lavorativo subordinato o autonomo con l’Associazione.
Sono Aderenti dell’Associazione:
a) i Fondatori;
b) i Soci dell’ Associazione;
c) i Benemeriti dell’ Associazione
5.2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
5.3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
5.4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
5.5. Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
5.6. Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.
5.7. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare affettivamente alla vita dell’Associazione.
5.8. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda alla Sezione nella cui provincia è residente. Esso pertanto verrà iscritto nel libro soci della Sezione Territoriale (o provinciale) di appartenenza. Le persone residenti in province in cui non esiste Sezione Provinciale sono Soci dell’Associazione genericamente intesa, ma fino a quando non verrà costituita una Sezione territoriale, non potranno intervenire nell’Assemblea dei soci, in quanto qualificati come soci sostenitori. Le persone residenti in altri Stati possono divenire Soci dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale ne abbia verificato i requisisti. Essi afferiscono alla Sezione Provinciale geograficamente più vicina alla Sede nazionale. Il Consiglio Direttivo Territoriale (o Provinciale) deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il suddetto termine, essa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicarne la motivazione per consentire facoltà di replica. Il Consiglio Direttivo territoriale provvederà a trasmettere tempestivamente alla Sede Nazionale l’ingresso dei nuovi soci. Essi acquistano tale qualifica solo all’atto dell’iscrizione nell’apposito Registro dei Soci gestito da ciascuna Sezione Provinciale, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione.
5.9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa. Tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo Territoriale riceve la notifica della volontà di recedere.
5.10. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
5.11. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve essere motivato. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire nei entro trenta giorni successivi alla notifica all’arbitrato di cui all’art. 17) del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia degli Arbitri.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Nazionale degli Aderenti alla Associazione;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
e) il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale;
f) il Tesoriere.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 7 – Assemblea Nazionale degli Aderenti
7.1. L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, dai soci risultanti iscritti al 31 dicembre 2008, dai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e dai Delegati Regionali; questi ultimi eletti dai Presidenti territoriali (o provinciali) in ragione di un Delegato per Regione.
7.2. I Delegati Regionali devono essere eletti tra i presidenti delle Sezioni provinciali di quella determinata Regione, potranno essere eletti solo coloro abbiano maturato almeno un anno di anzianità in qualità di socio ordinario. Ogni Regione deve esprimere un solo Delegato regionale e un suo sostituto, che interverrà in sua vece nei casi di forza maggiore o nel caso di inadempienza del mandato. Il Delegato o suo sostituto, deve intervenire personalmente all’Assemblea dei soci e non può delegare il proprio voto ad altri. I delegati regionali sono espressi dalle sezioni provinciali almeno 3 mesi prima dell’Assemblea Nazionale che si tiene ogni 3 anni e prevede il rinnovo delle cariche sociali in seno al Consiglio Direttivo. Se in una Regione non c’è pluralità di Sezioni territoriali, la qualifica di Delegato regionale sarà rivestita dal Presidente della Sezione provinciale, in attesa che il numero delle Sezioni diventi di due o più unità. Entro sei mesi dal verificarsi di tale evento, si procederà alla elezione del Delegato regionale, scelto tra i Presidenti delle Sezioni territoriali. La qualifica di delegato è considerata carica associativa ad ogni effetto.
7.3. L’Assemblea sì riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo, e del bilancio preventivo entro il 31 ottobre. Essa inoltre:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e del Tesoriere;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera su quale attività istituzionale impiegare eventuali utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
7.4. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Delegati o da almeno due Consiglieri.
7.5. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata nel territorio dello Stato Italiano.
7.6. La convocazione è fatta mediante lettera senza raccomandazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
7.7. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le cento unità, la lettera può essere sostituita dalla pubblicazione della convocazione su una pubblicazione dell’Associazione che giunga almeno quindici giorni prima al domicilio eletto da ciascun Associato e dalla affissione nella sede dell’Associazione della comunicazione stessa contenente tutti gli estremi previsti dal precedente comma 7.6).
7.8. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
7.9. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
7.10. Ogni Aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposte in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato noi può farsi portatore di più di tre deleghe.
7.11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto con le modalità di cui al precedente punto 2); l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
7.12. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione .
7.13. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Nazionale; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo Nazionale
8.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
8.2. Consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
8.3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
8.4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso farà luogo alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli Aderenti immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
8.5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
b) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
c) l’ammissione alla Associazione dì nuovi Aderenti;
d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
8.6. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei al Consiglio Direttivo, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
8.7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante telefax, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell’adunanza.
8.8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
8.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
8.10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
8.11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo.
Articolo 9 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
9.1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
9.2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
9.3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
9.4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonea relazione.
Articolo 10- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
10.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 11- Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale
11.1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
11.2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.
Articolo 12 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, il Libro degli Aderenti all’Associazione. I Libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 14 – Bilancio consuntivo e preventivo
14.1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
14.2. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 15 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza fini di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 16 – Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità.
Articolo 17 – Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro, su istanza della parte più diligente, provvedere il Presidente del Tribunale di Rimini.
Articolo 18 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V in quanto compatibile, nonché a tutte le norme speciali vigenti in materia.