Statuto
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE ISAL”, con sede in Rimini, per ora in Via Cufra n. 2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 2 – Delegazioni ed uffici
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 3 – Scopi
Premessa: Il dilagare di patologie gravemente lesive e le accresciute possibilità mediche di mantenere in vita i pazienti affetti da patologie inguaribili, ha reso drammatica la richiesta da parte di milioni di Uomini di sollievo della Sofferenza. La malattia con la sofferenza è stata intesa per troppo tempo come “espiazione” anziché come condizione esistenziale da accettare e vivere, se possibile con amore. Per vivere con questa speranza va comunque liberata la Sofferenza esistenziale dalla morsa feroce del Dolore, affinché il malato sia messo in condizioni di vivere la propria attesa di morte con dignità. Anche la Chiesa ha percepito il dolore come tormento da alleviare e non più come segno di espiazione. I medici “Antalgologi” hanno dimostrato con la terapia che il Dolore si può vincere e che questa vittoria la si può ottenere mantenendo vigili le funzioni cognitive del paziente e quindi il suo libero arbitrio. La sedazione del dolore, così come fanno presupporre le moderne ipotesi scientifiche sull’interazione dei farmaci e dei sistemi biologici, può concorrere anche ad una riduzione della mortalità in patologie neoplastiche; la stessa speranza di cura ha aumentato le potenzialità di rimedi capaci di migliorare e allungare la vita nei malati di patologie terminali. Queste conquiste della Scienza Medica pongono ognuno di noi, ma ancora più coloro ai quali è affidata la scelta programmatica sanitaria, di fronte a precise scelte morali. Il Dolore è una malattia culturalmente quasi sconosciuta alle Autorità sanitarie. In assenza di una collocazione istituzionale della branca specialistica, è molto difficile intraprendere un’indagine che qualifichi la domanda di interventi nell’ambito antalgologico, poiché spesso le sindromi dolorose che determinano i ricoveri ospedalieri vengono traslate nella causa organica ad essa comunemente correlata. Esiste quindi una prima necessità di trasformazione dei modelli di rilevazione ed accettazione sanitaria onde rendere visibile la realtà di sofferenza di un immenso numero di uomini abbandonati, nell’assenza di una voce che dia visibilità alla specifica della loro malattia e che renda possibile identificarne i bisogni. E’ necessario e urgente impegnarsi ad elaborare, mettere in atto e governare una strategia complessa, capace di definire i livelli di intervento più adatti, nel campo scientifico/medico come nel campo istituzionale, per ridurre i danni derivanti da questa epidemia, causa sia della privazione della dignità individuale, sia di enormi costi sociali.
Scopi: Per quanto sopra esposto la Fondazione si propone con ogni mezzo a sua disposizione di promuovere l’approfondimento delle tematiche inerenti alla sofferenza e di favorire lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione, nonché di coordinare e promuovere gli studi sulle terapie del dolore al fine di colmare le carenze esistenti nel settore, sia in campo nazionale che europeo, anche istituendo o favorendo l’istituzione di organismi a livello internazionale. La fondazione si propone altresì di promuovere e curare l’informazione e la formazione medica, la divulgazione dei risultati scientifici e applicativi perseguiti attraverso tutte le novità e iniziative ritenute per raggiungere lo scopo.
Pertanto la Fondazione si propone anche di svolgere, erogare e formulale corsi ed eventi relativi alla formazione continua in ambito medico.
Art. 4 – Attività strumentali accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le attività qui di seguito, in via esemplificativa, elencate:
– promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
– istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all’estero;
– compiere studi e ricerche;
– curare l’attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l’edizione di opere di terzi;
– realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento della propria attività;
– compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
– stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
– promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l’utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni; favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
– stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
– partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
– costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
– svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
– dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del consiglio di amministrazione;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Art. 6 – Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
– dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art.7 – Organi della Fondazione.
Sono Organi della Fondazione:
-il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente e il Vicepresidente, ove nominato;
– il Segretario, ove nominato;
– il Revisore dei Conti, ove nominato.
Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da tre a undici membri nominato dall’assemblea dei soci fondatori e promotori che ne stabilisce il numero effettivo e la durata in carica che può essere anche a tempo indeterminato.
I membri del consiglio di amministrazione sono per la prima volta nominati nell’atto di costituzione della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
E’ in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell’attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, se non vi hanno già provveduto i soci fondatori, può nominare nel suo seno un Vicepresidente ed un Segretario, e potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più Consiglieri delegati, fissandone nell’atto di delega i limiti e la durata che può essere anche a tempo indeterminato.
Il consiglio di amministrazione in particolare:
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, e la loro destinazione al patrimonio o al fondo di gestione quando non sia già specificata da parte del disponente;
– delibera gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
– fissa annualmente le direttive dell’attività della Fondazione;
– delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
– nomina una Commissione Medico/Scientifica scegliendone i membri tra medici e ricercatori esperti nel campo delle terapie del dolore e delle cure palliative. La Commissione, in piena autonomia, elaborerà una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione che sia di supporto a quest’ultimo anche per l’elaborazione delle direttive annuali dell’attività della Fondazione.
Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni volta che il presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione del consiglio può essere fatta per lettera raccomandata o anche via fax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione del consiglio.
Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti: a parità di voti prevale il voto del presidente.
Il Presidente.
Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza. Il presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e l’esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.
Il Vice Presidente e il Segretario.
Il Vicepresidente ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di indisponibilità temporanea di quest’ultimo.
Il Segretario ha funzioni di coordinamento, direzione interna e controllo degli adempimenti amministrativi.
Il revisore dei conti.
Il revisore dei conti, organo facoltativo, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone di adeguata professionalità e dura in carica tre anni. Esso, quando nominato, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 7 bis) Il Presidente Onorario – Il Comitato Scientifico ed il Comitato d’onore
Il Presidente onorario, che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ha l’alta rappresentanza della Fondazione, intrattenendo, a tal fine, rapporti con Autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali per la migliore conoscenza e l’adeguato sviluppo delle attività statutarie.
La nomina del Presidente onorario è demandata alla volontà dei soci riuniti in assemblea.
Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee dei soci della Fondazione. Esprime pareri consultivi in seno al Consiglio di Amministrazione ed ha diritto di voto nell’assemblea dei soci”.
Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori ed operatori professionali, consulenti dell’Associazione in tema di ricerca ed informazione, nonché di assistenza sanitaria e di ambiti ad essa correlati.
Il numero ed i componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato d’onore rappresenta la Fondazione nell’ambito delle istituzioni quale soggetto delegato a garantirne la qualità morale e scientifica.
I membri sono scelti tra personalità che si sono distinte nelle competenze di ricerca e di sviluppo della cura del dolore.
Il numero ed i componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 8 – Esercizio finanziario e bilanci
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell’esercizio decorso, predisposti dal consiglio di amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
Art. 9 – Scioglimento
La Fondazione si estingue nei casi di cui all’art.27 del Codice Civile e secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni attuative e transitorie del Codice Civile.
In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Fondazioni o organizzazioni che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, su indicazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.