Oppioidi, piccolo vademecum per medici e farmacisti
Non è solo questione di tabù. Se, con 179 milioni di euro di spesa annua, l’Italia è all’ultimo posto in Europa per l’uso degli oppioidi, i farmaci spesso più appropriati ed efficaci per il trattamento del dolore cronico, il motivo sta anche nella cattiva informazione. “Molti medici sono convinti che la prescrizione sia particolarmente complicata dal punto di vista burocratico e molti farmacisti pretendono che la ricetta sia compilata in modo ridondante, ma non è così” dice Gianvincenzo D’Andrea, vicepresidente della Fondazione ISAL.
La legge 38/2010, che disciplina l’accesso alla terapia del dolore, ha infatti semplificato la prescrizione di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope. Innanzitutto, per prescrivere un farmaco oppiaceo il medico convenzionato al Servizio sanitario nazionale può utilizzare la comune ricetta rossa, mentre un medico in regime privato può usare la ricetta non ripetibile, ovvero la ricetta bianca.
In un caso o nell’altro, nella ricetta devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, indirizzo e telefono del medico; nome, cognome e codice fiscale del paziente (nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, bastano le iniziali del nome e del cognome); data di prescrizione; nome del farmaco; quantitativo che viene prescritto, che può anche essere quello necessario per una terapia di trenta giorni.
Capita, però, che qualche problema si verifichi in farmacia con le ricette bianche. “A volte, oltre all’indicazione del medico, viene richiesta anche l’apposizione del suo timbro personale, ma non c’è alcuna ragione perché il medico debba riportare due volte il suo nominativo né questo è previsto da alcuna disposizione” continua il dottor D’Andrea.
Gli unici obblighi per il farmacista, limitatamente per le ricette bianche, sono invece annotare sulla ricetta stessa nome, cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente e conservarne una copia per due anni.